banner banner
Il coordinatore della sicurezza, CSP e CSE

Il coordinatore della sicurezza, CSP e CSE

Il coordinatore della sicurezza: compiti e responsabilità

Il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori, al fine di ridurre i rischi sul lavoro.

Quella del coordinatore della sicurezza è una figura chiave per la corretta esecuzione dei lavori perché svolge compiti importantissimi sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva.

Infatti, come previsto dal testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008), il coordinatore della sicurezza ha i seguenti ruoli:

  • in fase di progettazione: in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la progettazione (CSP)
  • in fase di esecuzione:  in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore per l’esecuzione (CSE)

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dallo stesso professionista o da professionisti diversi.

Compiti del CSE

 

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) deve recarsi in cantiere sin dalla fase iniziale dei lavori, per verificare la rispondenza dell’organizzazione del cantiere con le soluzioni previste dal piano di sicurezza e coordinamento. 

L’art. 92 del dlgs 81/2008 disciplina in maniera dettagliata tutti i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

In particolare, prevede i seguenti compiti a cura del CSE:

  • verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verificare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come piano complementare di dettaglio del
    PSC;
  • adeguare il PSC e il fascicolo alle caratteristiche dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
  • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
  • verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza alle prescrizioni del PSC
  • proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, se ritenuto opportuno;
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

 

Una sentenza al CSE per negligenza

La Corte di Cassazione con la Sentenza 27 aprile 2017 (la n. 19970) ha condannato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il caso riguarda un incidente accaduto a un lavoratore infortunatosi per il ribaltamento in un fossato di un muletto utilizzato durante le operazioni di carico e scarico di materiali.

Del fatto è stato dichiarato responsabile il Coordinatore della Sicurezza che, nonostante abbia fatto ricorso, è stato condannato.

È importante ricordare che il piano di sicurezza e coordinamento deve provvedere al necessario per disciplinare le operazioni di carico e scarico, tenendo in conto dei mezzi in dotazione del cantiere secondo il POS, soprattutto anche di eventuali evoluzioni nei lavori che vogliono eventuali modifiche, e far sì che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza alle modificate nei loro PSC.

Tra le indicazioni contenute all’interno della descrizione dell’allestimento, si fa menzione di un piano di scarico e stoccaggio del materiale attraverso un rullo compattatore, del quale non c’è traccia nel POS, mentre nel POS dell’impresa esecutrice era previsto un autocarro e un autocarro con gru.

Il Coordinatore non è andato in cantiere durante le prime tre settimane di apertura e l’incidente è avvenuto poco tempo dopo l’inizio dei lavori in un momento nel quale l’attività di vigilanza, verifica ed eventuale sanzione avrebbe dovuto essere maggiore.

Se il coordinatore per la sicurezza si fosse infatti recato in cantiere sin dai primi giorni di apertura, si sarebbe accorto della presenza del muletto e l’infortunio si sarebbe potuto evitare.

La condanna consiste in una sanzione di 2.000 euro per la violazione di cui agli artt. 92, comma 1, lett. b) e 91, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Desideri trovare nuovi clienti su progetti edili, nuove costruzioni, ristrutturazioni e cantieri attivi e in apertura nell’intero territorio italiano?

Scopri come trovare nuovi clienti con CantieriEdili.net!

oppure contattaci compilando il seguente form per ottenere le informazioni più adatte alla tua attività:
banner banner










    Rimani aggiornato sul Mondo dell'Edilizia!

    Iscriviti alla newsletter di CantieriEdili.net e ricevi ogni settimana News e Approfondimenti sul Settore Edile.

    X

    Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. Dichiarazione sulla Privacy