Codice Appalti e i nuovi criteri ambientali minimi
I nuovi criteri ambientali minimi in edilizia
Le rinnovate istruzioni in materia: il Ministero dell’Ambiente aggiorna le Faq
Dal Ministero dell’Ambiente arrivano i nuovi e ulteriori chiarimenti in merito ai Criteri ambientali minimi (CAM) da seguire nel caso si eseguano servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici.
Il tutto è avvenuto in seguito ad una serie di segnalazioni sulla non corretta applicazione da parte delle stazioni appaltanti; questa situazione ha portato all’aggiornamento delle Faq che spiegano come applicare il DM 11 ottobre 2017. Vediamo di capire le nuove istruzioni insieme.
Il Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) dichiara che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali devono essere inserite nella documentazione di gara; nello specifico, i criteri progettuali vanno inseriti nel capitolato speciale d’appalto. Inoltre la stazione appaltante può inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM oppure prevederne di simili, fermo restando la possibilità di elaborare criteri premianti nuovi e/o più stringenti.
Infine i criteri per la selezione dei candidati non sono obbligatori, anche se, soprattutto nelle gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale.
CONFORMITÀ DEL PROGETTO ESECUTIVO – Il Ministero dell’Ambiente ha spiegato che la stazione appaltante deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM.
La definizione di un piano per il controllo dell‘erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere o di un piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere, attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara. Se questi documenti non sono inseriti nella documentazione di gara ma vengono redatti successivamente costituiscono una variante al progetto.
Le nuove direttive dicono che, in fase di progetto, devono essere indicati i luoghi per la gestione e il ricollocamento delle terre di scavo, lasciando all’impresa l’eventuale possibilità di scelta tra più alternative. In mancanza di siti idonei, è la stazione appaltante e non l’impresa a dover giustificare le cause che impediscono il rispetto delle norme sui CAM.
ANALISI DEI COSTI PRIMA DEL BANDO – Il Ministero afferma che “il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara. Se così non è, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull’impresa senza fare alcuna verifica economica. A questo fine la stazione appaltante deve svolgere una adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non previsti nel progetto esecutivo”.
Il Ministero ha infine ricordato le deroghe presenti nel comma 3 del DM 11 ottobre 2017. Si tratta della possibilità di applicare in modo diverso i CAM relativi alla riduzione del consumo di suolo e all’illuminazione naturale nelle zone omogenee A e B.
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